Importanti pronunciamenti giudiziari negli ultimi giorni relativamente alla gestione del servizio idrico integrato che nella nostra provincia è affidata come noto ad Acqualatina.Proprio la società per azioni pubblico-privata ha diffuso una nota in cui esprime prevedibile soddisfazione per aver avuto ragione in alcuni procedimenti amministrativi e civili relativi, rispettivamente, all’articolazione tariffaria del 2004 e del 2005; al distacco delle utenze a carico di morosi ed abusivi; e al trattamento dei dati personali. “Dopo la favorevole pronuncia del Consiglio di Stato sulla tariffa dell'anno 2005, così come lo era stata quella per la tariffa del 2004, salgono a quattro i temi fondamentali messi finalmente in chiaro” si legge nel documento di Acqualatina. Oltre alle tariffe si tratta, come detto, della privacy, degli abusivi e dei distacchi per morosità. Per quanto riguarda l’articolazione delle tariffe da cui scaturiscono le bollette, Acqualatina si riferisce ad una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha negato la legittimazione dell’associazione Adiconsum a portare in tribunale le questioni tariffarie. I giudici amministrativi di secondo grado hanno infatti dato ragione ad Acqualatina che aveva presentato ricorso contro la sentenza del TAR che nel giugno dello scorso anno aveva dichiarato illegittime le tariffe del 2005, con riferimento in particolare alla cosiddetta quota fissa, quella parte delle bollette che bisogna in sostanza pagare anche in assenza di consumi. I giudici hanno accolto il ricorso del gestore idrico evidenziando anche che l'azione dell'associazione dei consumatori avrebbe di fatto danneggiato gli utenti ordinari a favore invece, per esempio, dei proprietari delle seconde case. Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto l’appello della stessa Adiconsum che chiedeva l’annullamento anche delle tariffe 2006. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, Acqualatina evidenzia invece che il Garante della Privacy ha sancito la legittimità del proprio operato in quanto la società è subentrata ai Comuni nella gestione, e le richieste di cancellazione e blocco dei dati da parte dei cittadini sono dunque infondate. Sulla sospensione del servizio per morosità si è invece pronunciato il Tribunale di Terracina sostenendo che, poiché tra le parti intercorre un rapporto di somministrazione, in caso di mancato pagamento dei compensi, il fornitore può sospendere il servizio, in base all'articolo 1460 del Codice Civile. A dar ragione ad Acqualatina nei confronti degli abusivi c’è infine la sentenza del Tribunale di Gaeta, secondo la quale non ha diritto a tutela giuridica chi preleva l'acqua senza valido contratto di fornitura idrica. “Insomma – si legge sempre nella nota della società per azioni – i risultati di questi contenziosi dimostrano l'incompetenza di talune associazioni e comitati sui temi idrici nonché la superficialità con la quale coinvolgono i cittadini in improbabili e spericolate azioni legali, confermando l'incapacità a tutelare i veri interessi degli utenti”. A limitare l’euforia giungono però due pronunciamenti proprio del Tribunale di Terracina. Nel primo, il giudice Antonio Perinelli, senza ascoltare il gestore del servizio, ha ordinato l’immediato riallaccio per un utente a cui era stata staccata l’acqua per morosità. L’uomo vedendosi arrivare una bolletta da 2 mila e 800 euro si era rifiutato di pagare considerandola eccessiva. Il giudice gli ha riconosciuto anche 440 euro di credito. Nell’altro il giudice Vincenzo Catracchia, sempre senza ascoltare Acqualatina, ha emesso un’ordinanza immediata di riallaccio della fornitura idrica nei confronti di uno stabilimento balneare. In questo caso la bolletta contestata era di 3 mila e 400 euro e il giudice ha riconosciuto un credito in più di 600 euro. L’utente, oltre a vedersi riconoscere le ragioni per il distacco, ha ottenuto anche un pagamento dilazionato della bolletta.
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a cura di la Redazione
pubblicato il 28/06/2007 Ore 16:48