E’ illegittimo, almeno in una parte, il regolamento che disciplina l’attività del Consiglio comunale di Lenola.Lo ha decretato, su parere del Consiglio di Stato, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il quale ha accolto un ricorso presentato circa tre anni fa dagli allora consiglieri di minoranza Carlo Pietrosanto, Ettore Panno, Giancarlo Di Fonzo, Andrea Antogiovanni e Alessandro Pannozzo. La vicenda ha inizio nell’ottobre del 2004, quando i rappresentanti dell’opposizione chiesero la convocazione straordinaria del consiglio comunale ponendo la questione della modifica di due articoli del regolamento consiliare, quelli riguardanti la disciplina delle interrogazioni e delle interpellanze. Ritenevano, infatti, che fossero «contrari ai principi costituzionali ed alle norme legislative vigenti poste a garanzia delle minoranze», perché non ponevano alcun termine per la risposta, prevedendo invece un termine solo nell’eventualità di una richiesta di risposta scritta. Un modo per consentire ai vertici della Giunta guidata dal sindaco Gian Battista De Filippis di stabilire di volta in volta, indiscriminatamente, le modalità ed i tempi di risposta, senza alcuna distinzione per i casi di particolare urgenza. In seguito, con una delibera del 26 gennaio 2005, la proposta di modifica avanzata dall’opposizione non veniva accolta; mentre il consiglio votò a favore di quella formulata dalla maggioranza, che prevedeva di introdurre nel regolamento la disposizione in base alla quale interrogazioni ed interpellanze potessero essere presentate non solo in consiglio ma anche al protocollo del Comune. Da qui, l’impugnazione per violazione di legge, visto che i consiglieri di minoranza asserivano che la deliberazione fosse contraria a quanto previsto dall’articolo 43 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, che pone il termine massimo di trenta giorni per una risposta. Dal canto suo, il Comune, proponendo al Consiglio di Stato il rigetto del ricorso della minoranza, aveva ribadito la posizione assunta dalla maggioranza di non procedere alla modifica dei due articoli «incriminati», ritenendo che l’esercizio delle funzioni dei consiglieri di opposizione fosse comunque sufficientemente garantito. L’amministrazione comunale, infatti, riteneva che la discrezionalità del sindaco di valutare la modulazione e i tempi di risposta, oltre a non essere lesiva di prerogative legittime, assicurasse il buon andamento dello svolgimento delle sedute consiliari, evitando presentazioni a raffica di interrogazioni a risposta verbale, oltre che il rischio di convocare continue sedute consiliari per discutere atti di “sindacato ispettivo”. Motivazioni non accolte però dai giudici amministrativi d’appello; i quali, nel gennaio del 2007, hanno invece ritenuto fondato il ricorso presentato dalla minoranza in quanto «le norme impugnate sono illegittime nella parte in cui non prevedono alcun termine di risposta». Dal parere del Consiglio di Stato e dalla successiva proposta del Ministero dell’Interno, è così scaturito lo specifico decreto del Presidente della Repubblica.
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a cura di La Redazione
pubblicato il 27/05/2008 Ore 17:23