In merito alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Latina riguardante la procedura di alienazione di terreno di uso civico, l’Amministrazione comunale – pur rispettando le motivazioni espresse dal T.A.R. nella sentenza di riferimento – ritiene che tali motivazioni non risultano essere convincenti poiché frutto di errata interpretazione delle norme di legge e dei fatti.Nel merito, si precisa che nella stima di determinazione del prezzo dell’alienazione non si è tenuto conto del valore del fabbricato abusivo realizzato, peraltro non condonato, così come erroneamente ritenuto in sentenza.
È di tutta evidenza che la stima effettuata è rispondente a criteri di logica e diritto, anche in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale – riporta il Comune di Fondi in una nota – la n.83/1996, la quale ha stabilito che dell’eventuale vocazione edificatoria che verrebbe ad avere un lotto di uso civico per l’avvenuta edificazione di fatto (ovvero abusiva) di un fabbricato ne debba profittare – si cita – “[…] proporzionalmente anche la popolazione titolare dei diritti estinti”.
È principio consolidato – conclude la nota – che i terreni edificati debbano essere valutati secondo il loro valore attuale (valore di area edificabile a seguito di edificazione), considerato che è del tutto illogico e non rispondente a diritto ritenere che un privato, dopo aver occupato un terreno della collettività, lo acquisisca ad un prezzo irrisorio dopo averlo reso a vocazione edificabile.
La sentenza, pertanto – segnalano da Piazza Municipio – verrà impugnata dal Comune di Fondi presso il Consiglio di Stato.
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a cura di La Redazione
pubblicato il 17/02/2012 Ore 12:43