In merito alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Latina riguardante la procedura di alienazione di terreno di uso civico, lAmministrazione comunale pur rispettando le motivazioni espresse dal T.A.R. nella sentenza di riferimento ritiene che tali motivazioni non risultano essere convincenti poich frutto di errata interpretazione delle norme di legge e dei fatti.Nel merito, si precisa che nella stima di determinazione del prezzo dellalienazione non si tenuto conto del valore del fabbricato abusivo realizzato, peraltro non condonato, cos come erroneamente ritenuto in sentenza.
di tutta evidenza che la stima effettuata rispondente a criteri di logica e diritto, anche in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale riporta il Comune di Fondi in una nota la n.83/1996, la quale ha stabilito che delleventuale vocazione edificatoria che verrebbe ad avere un lotto di uso civico per lavvenuta edificazione di fatto (ovvero abusiva) di un fabbricato ne debba profittare si cita [] proporzionalmente anche la popolazione titolare dei diritti estinti.
principio consolidato conclude la nota che i terreni edificati debbano essere valutati secondo il loro valore attuale (valore di area edificabile a seguito di edificazione), considerato che del tutto illogico e non rispondente a diritto ritenere che un privato, dopo aver occupato un terreno della collettivit, lo acquisisca ad un prezzo irrisorio dopo averlo reso a vocazione edificabile.
La sentenza, pertanto segnalano da Piazza Municipio verr impugnata dal Comune di Fondi presso il Consiglio di Stato.
Articolo
a cura di La Redazione
pubblicato il 17/02/2012 Ore 12:43