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Sarà la Suprema Corte di Cassazione a decidere se il processo Damasco 2 potrà giungere a conclusione presso il Tribunale di Latina o se rimesso ad altro giudice in un distretto diverso da quello della Corte di Appello di Roma, per palese legittimo sospetto. La questione è stata sollevata ieri in aula, dopo dieci giorni di stand by dovuti alla richiesta dei termini a difesa dell’avvocato Riccardo Amadei subentrato al fianco degli imputati Franco e Pasquale Peppe dopo la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato Mario Giraldi che ha espresso un forte disagio di fronte ad un presunto “comportamento colpevolista” del collegio giudicante.Un vero e proprio colpo di scena che poi aveva portato alle dimissioni anche dell’avvocato Giovanni Pesce e alla rinuncia dell’avvocato Giulio Mastrobattista per gli stessi Peppe. E ieri un altro stop dovuto all’istanza di remissione del processo per motivi di legittimo sospetto, ex articolo 45 del codice di procedura penale, presentata alla Corte di Cassazione dagli avvocati Maria Antonietta Cestra ed Angelo Fiore, per conto degli imputati Venanzio Tripodo e Antonino D’Errigo. Il Tribunale - collegio presieduto da Lucia Aielli - ne ha quindi preso atto e sospeso il processo, interrompendo i termini di prescrizione per tutti gli imputati, fino al prossimo 5 luglio. Fissata per questa data udienza alle 10.30. Ma veniamo a quelle che sono le motivazioni addotte dagli avvocati per appellarsi al legittimo sospetto. Il processo in corso, giunto quasi al termine del dibattimento, sarebbe turbato - sostengono i difensori di Tripodo e D’Errigo - da gravi situazioni locali dovute, prima e dopo dell’avvio del procedimento in aula, ad una costante campagna mediatica volta a descrivere la cittadina di Fondi come centro mafioso, di interesse di ‘ndrangheta e camorra e a pressioni politiche. “Il giorno in cui veniva discusso il Riesame - sottolineano i due avvocati nelle 15 pagine inviate alla Corte di Cassazione - sull’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Tripodo e D’Errigo, innanzi al Tribunale per libertà di Roma, l’onorevole Stefano Pedica dell’Idv organizzava in Parlamento una manifestazione contro il Comune di Fondi”. In questi due anni - scrivono ancora i due difensori - molte parole sono state spese sul fenomeno mafia in provincia di Latina e “molti si sono autoeletti paladini della legalità”, improntando talvolta su questi tempi anche la propria campagna elettorale. Un riferimento diretto al fratello del presidente del collegio che, secondo gli avvocati Cestra e Fiore, avrebbe “più volte sbandierato sugli organi di stampa la volontà di creare una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia a Latina”. Alla Suprema Corte si espongono fenomeni estranei alla dialettica processuale, “politici e mediatici” che avrebbero «condizionato le scelte del collegio giudicante”. In quale caso? Nell’ammissione delle parti civili - pongono ad esempio gli avvocati -: non il Comune di Fondi, “come invece sarebbe stato plausibile ed usuale in un processo per infiltrazioni mafiose, in cui tra l’altro restavano coinvolti alcuni dipendenti comunali” né il Mof, ma alcuni consiglieri di minoranza e la Regione Lazio solo in relazione ai soggetti imputati di associazione mafiosa. Il tutto con “un’ordinanza icto oculi scarna e non adeguatamente motivata per una questione di cotanta importanza e rilevanza”. Tra i rilievi degli avvocati torna la questione, già tanto dibattuta in aula, sull’ammissione agli atti del processo delle relazioni della Commissione di accesso e del prefetto Bruno Frattasi per la richiesta di scioglimento per infiltrazione mafiosa del Consiglio comunale di Fondi, relazioni coperte dal segreto di Stato ed ammesse al fascicolo del dibattimento “senza possibilità di estrarne copia e consultabili dalle parti solo su disposizione del giudice Aielli”, mentre - sottolineano i due difensori - copia delle stesse sarebbero presenti “nel cd-rom contenuto nel fascicolo del Pm”. E torna la questione della testimonianza del colonnello dei carabinieri Leonardo Rotondi, richiesta dalla difesa, e ammessa solo dopo ennesima istanza ma come teste di altre parti. Lunghissima la lista delle motivazioni che hanno indotto Cestra e Fiore a chiedere la remissione del processo: si va dal continuo ricorso ai pentiti, le cui dichiarazioni non fornisco un «quadro univoco” riguardo al controllo malavitoso sul Mof, alle domande rivolte all’imputato Venanzio Tripodo su altro procedimento penale pendente presso il Tribunale di Locri, concluso solo nei giorni scorsi con una sentenza, per altro, di assoluzione dal reato di omicidio; dall’acquisizione di un provvedimento, sottoposto ad impugnativa, di confisca dei beni di Franco Peppe alle presunte minacce al giudice Aielli delle quali i difensori hanno chiesto contezza, sull’esistenza di un procedimento avviato presso la Procura di Perugia, incassando una risposta negativa. Fanno storia nella richiesta di remissione del processo anche le motivazioni che hanno indotto l’avvocato Giraldi a rinunciare, il 13 giugno scorso, alla difesa dei Peppe. E in fine, non certo per ordine di importanza, la questione intercettazioni, la cui consulenza tecnica non è ancora tornata in aula, e il rigetto della richiesta di modifica delle misure cautelari. Gli avvocati Cestra e Fiore riferiscono che il Tribunale ha deciso “autonomamente, senza perizia e quindi contraddittorio delle parti», di far rimuovere la muffa dai nastri originali, con il rischio del danneggiamento degli stessi rendendo difficile l’ascolto da parte dei periti. In quanto alle scarcerazioni richieste il Tribunale, con ordinanza, ha affermato «la permanenza delle esigenze cautelari in ragione della gravità e pluralità dei fatti contestati” e che “limitarsi a negare i fatti, ha lasciato inalterato il quadro indiziario di riferimento”. “Alla luce di ciò - concludono Cestra e Fiore - è evidente che tale ordinanza costituisce un’anticipazione di sentenza con la quale si ha ben chiaro quelle che sono le convinzioni dell’organo giudicante riguardo la colpevolezza degli imputati dal contenuto sostanzialmente anticipato ed indebito”.
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Articolo
a cura di R. Cammarone
pubblicato il 24/06/2011 Ore 13:24