Il Tar accoglie un ricorso del Comune di Fondi, datato 2004, e dispone l’annullamento della delibera di giunta numero 1042 del 24 ottobre 2003. Una deliberazione riguardante il “Programma Regionale Leader
2000/2006. Asse I. Approvazione della Graduatoria delle proposte di Piano di Sviluppo Locale”. Il Comune è ricorso al Tribunale amministrativo in qualità di amministrazione referente designata dal costituendo Gruppo di azione locale denominato “La Riviera di Tiberio tra i Monti Ausoni e Aurunci” per l’esclusione del predetto Gal dalla graduatoria delle proposte di Piano di Sviluppo Locale presentate in relazione al “Programma Regionale Leader 2000/2006 Asse I”. L’atto è stato impugnato, perché l’esclusione era dovuta “alla massa critica inferiore a 60 euro ad abitante”, dove per massa critica si intende il rapporto tra l’
ammontare complessivo del finanziamento pubblico al progetto e il numero degli abitanti interessati dall’area territoriale considerata dal Gal. In realtà il Gruppo rientrava nei parametri, ed è stato solo un errore a lasciarlo fuori. “Nel caso di specie - si legge nella sentenza - l’amministrazione ha rilevato una massa critica inferiore a 60 perché ha erroneamente considerato quale termine del rapporto la somma di investimento pubblico di 4.333.700 euro, che però, rappresenta un mero errore di scrittura.
La somma corretta, facilmente individuabile, è di 4.407.700 euro in base alla quale si determina la massa
critica di 60,69 euro”. Pertanto la Regione dovrà annullare l’atto e pagare 5mila euro di spese di giudizio.
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a cura di R. Antonilli
pubblicato il 17/06/2011 Ore 12:24