Una circolare dell'Agenzia delle Entrate abroga la presunzione legale legata al valore normale di un immobile con effetto anche retroattivo.L'abrogazione delle norme attribuenti agli uffici il potere di rettificare la dichiarazione IVA e il reddito d'impresa del contribuente che avesse dichiarato,nella cessione di beni immobili, un corrispettivo inferiore al valore normale dell'immobile, produce effetti,con riguardo alle situazioni non ancora definite,anche per il periodo precedente alla loro introduzione(D.L. 223/2006). Questo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 14 aprile scorso.
Il Decreto legge n.223 aveva introdotto una presunzione legale relativa a favore degli uffici che, nell'ambito dell'attivit di accertamento dell'IVA (art.54 terzo comma D.P.R. 633/1972 e del reddito d'impresa art.39 primo comma lettera d, del D.P.R. n.600/1973) collegata alle cessioni di immobili, potevano provare l'infedelt sulla base dello scostamento tra il corrispettivo delle cessioni e il valore normale dei beni.Valore normale per la cui individuazione era poi arrivato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate chiamato Valori OMI e cio il valore di un immobile riportato dall'Osservatore del Mercato Immobiliare.
In pratica sono state eliminate le disposizioni figlie della Legge Visco-Bersani e ripristinato, in sostanza, il quadro normativo esistente prima del 4 luglio 2006. Gli accertamenti della Visco-Bersani non erano basati su ulteriori elementi a supporto della pretesa di recupero (come quella del mutuo richiesto dall'acquirente con un importo che eccede quello della compravendita) si affiancavano alla sola e semplice differenza fra il valore normale e il corrispettivo.
In definitiva, la circolare 18/E del 14 aprile scorso,invita gli uffici competenti ad abbandonare
le controversie derivanti da accertamenti non adeguatamente provati.
Articolo
a cura di M. Antonelli
pubblicato il 17/04/2010 Ore 13:08